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Climi di guerra (parte II)
di Carlo Stracquadaneo – tratto da www.AnalisiDifesa.it

Nel 1991, grazie alla “Glasnost”, fu svelato un programma di ricerca militare avviato dall’Unione Sovietica tra gli anni sessanta e settanta, destinato a provocare terremoti artificiali, causati mediante esplosioni nucleari sotterranee, da sfruttare come arma di attacco preventivo, da utilizzare prima di un attacco convenzionale. Si trattava del programma “Kontinent”, i cui esperimenti sono forse stati la causa di numerosi terremoti negli Urali, in quel decennio, di cui si ricorda quello del nono grado della scala Richter, che rase al suolo la città di Gasli.
Senza dubbio un’attività di manipolazione dell’ambiente naturale a fini militari, è stata realizzata nella primavera del 1991 durante la Guerra del Golfo, quando per effetto dell’incendio dei pozzi petroliferi del Kwait, ordinato da Saddam Hussein durante la ritirata del suo esercito, il cielo fu oscurato per parecchie settimane, rendendo l’aria irrespirabile e limitando di fatto le operazioni aeree e terrestri, rivolte contro l’esercito iracheno; anche il mare, coperto da una densa patina di greggio, fu inquinato in parecchie miglia di costa, con conseguente disastro all’ecosistema. La circostanza fu oggetto di particolare preoccupazione per il Comando interalleato che vide la spessa coltre di fumo come un’efficace cortina antiluce atta a consentire una prolungata sopravvivenza sul terreno a virus ed agenti patogeni, protetti in tal modo dall’azione dei raggi solari.
La circostanza non è confermata, ma sembra tuttavia che anche tale timore, abbia concorso nella
determinazione di arrestare la penetrazione alleata verso Baghdad.

La diversa interpretazione delle tutele tra Protocolli Aggiuntivi e Convenzione Enmod
Nella seconda metà degli anni settanta, la formazione di nuovi Stati nazionali, la guerra di Corea, l’Indocina, l’Algeria, i conflitti Arabo-Israeliani, la guerra del Vietnam come pure le guerre civili in Africa, Asia e Sud America, evidenziarono la necessità di aggiornare le Convenzioni di Ginevra del 1949 alla nuova realtà geopolitica e sociale.
Nel 1977, l’adozione dei due Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni del 1949 consentì di ridefinire le tipologie di conflitto armato, includendo fra quelli a carattere internazionale le guerre di liberazione contro le dominazioni coloniali, l’occupazione straniera e i regimi razzisti.
Nel I Protocollo Aggiuntivo (I-PA77), facendo riferimento a metodi e mezzi di guerra, l’art. 35 ribadisce il principio fondamentale già contenuto sia nella Dichiarazione di San Pietroburgo del 1868, che nelle convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907: “In ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato. E’ vietato l’impiego di armi proiettili e sostanze, nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili. E’ vietato l’impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi e durevoli all’ambiente naturale”.
L’art. 48 enuncia la regola fondamentale in tema di protezione della popolazione civile imponendo alle parti di fare, “in ogni momento”, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra beni di carattere civile e gli obiettivi militari.
L’art. 51, vieta inoltre gli attacchi diretti nei confronti della popolazione civile anche a titolo di rappresaglia nonché gli “attacchi indiscriminati” .
Il successivo art. 52 offre la definizione di “obiettivo militare” vietando contestualmente l’attacco o la rappresaglia su beni di carattere civile All’art. 55 sono inoltre introdotte disposizioni destinate a salvaguardare l’ambiente naturale da danni estesi, durevoli e gravi come quelli causati dall’uso di napalm e defoglianti, già vietate rispettivamente dal III Protocollo del 1981 sulle armi che producono sofferenze inutili e della Convenzione del 1977 (Convenzione “Enmod”) relativa al divieto di utilizzare tecniche di modifica dell’ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi scopo ostile. Infine, l’art. 56, indica le norma di protezione per le opere e installazioni che racchiudono forze pericolose, a causa dei danni che possono derivare all’incolumità della popolazione civile.
Il II Protocollo (II-PA77), memore delle guerre civili combattute in Africa, Asia ed America del Sud (in Argentina i desaparecidos furono circa 30.000 in soli quattro anni), detta in 28 articoli la disciplina dei conflitti armati non internazionali, le cui vittime erano state, fino a tale momento, abbandonate alla tutela minimale offerta dall’art. 3 comune alle quattro Convenzioni del 1949.
Il contenuto dei Protocolli segna fine alla tradizionale bipartizione fra diritto dell’Aja, relativo a mezzi e metodi di combattimento e diritto di Ginevra, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati, dando origine al moderno Diritto Internazionale Umanitario.
Come accennato, in risposta a quanto avvenne in Vietnam, a seguito dell’impiego massiccio di Agente Orange (vedasi l’articolo “Veleni di guerra” di C. Stracquadaneo, su Analisi Difesa, n. 42, Febbraio 2004) vennero quindi adottati nel 1977 i due Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra, i cui artt. 35, comma 3 e 55, introdussero il divieto di adottare mezzi e metodi di guerra concepiti per provocare danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente naturale.
La Conferenza del Comitato sul disarmo, tenutasi a Ginevra il 18 maggio 1977, diede a sua volta origine alla Convenzione sulla proibizione dell’uso militare o di qualsiasi altro uso ostile delle tecniche di modificazione dell’ambiente, (ormai nota con l’acronimo “Enmod”).
Tuttavia, nonostante i principi tutelati dal Primo Protocollo Aggiuntivo e dalla Convenzione “Enmod” siano identici, sorprendentemente i termini di riferimento non hanno ottenuto la medesima interpretazione.
Il Primo Protocollo è orientato alla protezione dell’ambiente in quanto tale, indipendentemente dal fatto che il suo danneggiamento si ripercuota direttamente sulla popolazione civile; perciò al termine “danno durevole” viene associato un effetto che si protragga per un periodo di vari decenni, mentre negli “understandings” della Convenzione “Enmod” l’implicazione temporale è ben più restrittiva: per “durevole” si intende un danno ambientale protratto per un periodo di mesi, pari a circa una stagione. Sempre per la Convenzione “Enmond” il termine “esteso” viene riferito ad un’area di parecchie centinaia di chilometri quadrati e per “grave” si intende una seria e significativa distruzione e pregiudizio per la vita umana, alle risorse economiche e naturali. Inoltre, l’obbligo di proteggere l’ambiente naturale in tempo di conflitto armato è stato ribadito dal
XXIV Principio della Dichiarazione di Rio del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo e dalla Corte Internazionale di giustizia (ICJ) nel 1996, che nel parere sulla liceità della minaccia o dell’uso di armi nucleari, ha dichiarato l’esistenza di un obbligo internazionale di proteggere l’ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi (ICJ, Reports, par. 31).
Allora che dire della cancellazione di migliaia di ettari di foreste indocinesi durante la guerra del Vietnam? Purtroppo a quell’epoca - la guerra terminò nel 1975 - queste norme non erano in vigore, né era noto l’altissimo livello di pericolosità della diossina, che solo nel 1994 è stata riconosciuta come una grave minaccia alla salute pubblica. Pertanto, le devastanti operazioni di deforestazione (Area denial missions) condotte in quel teatro operativo mediante defolianti, non possono essere retroattivamente considerate alla stregua di crimini di guerra.
Ancora oggi gli erbicidi e i defolianti non sono considerati armi chimiche e il loro uso è proibito solo se provoca effetti estesi, durevoli e gravi all’ambiente naturale. La proibizione pertanto riguarda l’uso che ne viene fatto, come del resto è riconosciuto nel preambolo della Convenzione sul disarmo chimico (Parigi 1993) che condanna gli erbicidi come “metodo” di guerra. Un altro schiaffo alle convenzioni internazionali, è la rivelazione che gli studi e le ricerche scientifiche del programma “Kontinent” proseguirono in Russia ancora per quasi venti anni dopo la Convenzione Enmod, sollecitata dalla stessa Unione Sovietica. Secondo quanto dichiarato dallo scienziato Giancarlo Bove,: “abbandonati i test nucleari sotterranei, diventati ormai pericolosi per l’impatto ambientale e l’inquinamento provocato dalle esplosioni, i responsabili scientifici e militari si orientarono verso la TeleGeoDinamica e i sistemi d’arma a energia diretta EM (electronic pulse weapon) per concludersi definitivamente nel 1996” (!).

Cos’è la salvaguardia della popolazione civile senza la tutela ambientale?
Il Primo Protocollo Aggiuntivo del 1977 non attribuì alla guerra ambientale la categoria di “grave violazione” del diritto internazionale umanitario, ma si limitò a proibire l’uso indiscriminato di mezzi bellici intesi deliberatamente a causare danni all’ambiente naturale e pregiudicare la salute e la sopravvivenza della popolazione, nonché il divieto di modificazione dell’ambiente a scopo di rappresaglia. Oggi invece lo Statuto della Corte Penale Internazionale annovera fra i crimini anche il fatto di “causare danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale”.e ascrive altresì tra i crimini, i danni collaterali all’ambiente, se questi sono estesi, durevoli e gravi, tenendo come riferimento gli “understandings” della Convenzione “Enmod”. In questo caso, attraverso l’imputabilità di crimine internazionale anche per danni collaterali, lo Statuto ha inteso rafforzare la tutela dell’ambiente, nella considerazione di poter realizzare, per mezzo di esso, una forma di ulteriore protezione nei confronti dei civili che non prendano parte alle ostilità.
Quello che per Emmerich può rappresentare il futuro non è quindi fantascienza ma realtà. Proiettata che sia nel futuro o nel passato, allude sempre al presente, ma pochi film del genere catastrofico sono più vicini ai rischi contemporanei di The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo: i disastri meteorologici del film somigliano troppo alle nostre stagioni confuse di grandi freddi o grandi caldi, i guai climatici sono troppo simili ai nostri, il surriscaldamento globale e il buco dell'ozono certo non ci sono estranei.
Il punto inquietante della storia però è dato dalla risposta del Pentagono alla fuga di notizie sul rapporto Schwartz e Randall: “lo scenario descritto nel rapporto non è plausibile” insiste da Washington il portavoce Daniel Hetlage, “serve solo a dare al Pentagono un tema di riflessione per un futuro lontano”: una secca smentita, i due scienziati hanno solo lavorato su ipotesi; ma perché il Pentagono dovrebbe pagare un contratto da 100mila dollari per farsi raccontare della fantascienza? Come si è visto, gli Stati non hanno rinunciato ai loro esperimenti anche dopo la convenzione “Enmod”, chi può assicurare che le potenzialità tattiche di una volta non siano diventate capacità strategiche? Forse è giunta l’ora che tutti gli Stati si impegnino a osservare davvero il Protocollo di Kyoto e forse anche riaffermare e rinnovare i termini sul rispetto della Convenzione “Enmond”, per garantire in questo settore applicazioni veramente pacifiche e confacenti con la salute dell’uomo, il benessere e l’equilibrio naturale.  

<-- Parte I

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