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Il decreto “bulgaro” di Prodi
di Carlo Bertani - 20 ottobre 2007

“E lo Stato s’indigna, s’impegna, poi getta la spugna con gran dignità.”
Fabrizio de André – Don Raffaé – Le Nuvole - 1990

Da tre a qualche milione. Ricordate il decreto “bulgaro” di Berlusconi? Quello che tappò la bocca a Biagi (Enzo), Luttazzi e Santoro? Bene, siamo passati dal chiudere la bocca a tre giornalisti scomodi a tapparla all’intero Web italiano. Ci sarebbe da ridere, se non ci si dovesse incazzare.
Mentre andava in scena la “democratica” ratatouille del Partito Democratico, solo due giorni prima  - zitti zitti, il 12 ottobre del 2007 – il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge (ricevuto come “legge delega”, lo stesso strumento tanto “combattuto” quando era Berlusconi a servirsene).

La data della “delega”? Il 3 agosto del 2007: oh, oggi ci riempiono di chiacchiere, ci varano i partiti democratici, ci parlano di un Finanziaria che sarà blindata come un bunker. Perché? Poiché dal 23 Luglio (Welfare) ad Agosto inoltrato hanno legiferato su tutto quello che interessava loro. Il resto? Cavoli degli italiani! Per fortuna (o per loro sfiga), ci sono persone che scrivono anche d’estate: sarà perché – per sorreggere la (loro) ricchezza economica – tanti non sanno più cosa sono le vacanze?
Dovremmo tutti ringraziare l’avvocato Valentino Spataro, che scrive per Civile.it, ed ha scoperto l’inganno.
Con il decreto bulgaro – udite, udite – potranno chiudere qualsiasi sito o blog sul Web, quando e come vorranno. Perché?

Poiché all’articolo  2, comma 1, definiscono il prodotto editoriale:
“Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso"

Tutti controllati? No, perché se siete qui per vendere o per comprare – siore e siori – non ce ne frega un accidente. Basta che non ci rompiate i maroni.
Difatti, al comma 2:

“Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.”

E che c’entro io, che scrivo sul mio blog su Internet? Io non faccio attività editoriale, nessuno mi paga…sono garantito dalla Costituzione che, all’art 21, garantisce la libertà di stampa…
Vendi qualcosa? No, e allora beccati il successivo articolo 5:
“Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L'esercizio dell'attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative".

No, un momento: non si afferma che sono io, proprio io, che scrivo su Internet! No? Beccati l’articolo 7

(Attività editoriale su internet)
“1. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.
2. Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si considera responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni.”

Sei proprio sicuro di non essere un soggetto pubblico? Mi sa che Grillo ci rientri, così come i tanti siti della controinformazione italiana. A rigor di logica, potrebbe entrarci qualsiasi blog.
Beh…ma non c’è una via d’uscita? Un modo per scapolarla senza doverci iscrivere in massa ai domini .ru, .tk, ecc, ossia a quei domini che (questione spinosa…) non dovrebbero ricadere nella giurisdizione italiana?

Ma certo che c’è! Prima fai un bel Saluto al Romano e poi leggi l’articolo 6 comma1:
“Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l’attività editoriale sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249. Sono esclusi dall’obbligo della registrazione i soggetti che operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.”

Eh va bene, cosa volete che sia, sarà una delle solite carte bollate…un’iscrizione e via…
Il Registro degli Operatori di Comunicazione ha sede a Napoli, e fa parte dell’Autorità per le garanzie sulle Telecomunicazioni.
Gentilmente, hanno esposto nel loro sito il “quadro” degli adempimenti da espletare per ottemperare a questa “formalità”. Io, che non dimentico mai la gentilezza, ho pensato di fare cosa gradita nel proporvelo:

Gruppo Modelli anagrafici per l’iscrizione al ROC

Oggetto

Mod. Reg.

Soggetti

Domanda di iscrizione

1

TUTTI

Dati anagrafici

2

TUTTI

Oggetto sociale

3

- Società di capitali
- Cooperative
- Società di persone
- Associazioni
- Fondazioni

Organi amministrativi e rappresentanza legale

4

- Società di capitali
- Cooperative
- Società di persone
- Fondazioni
- Associazioni
- Enti pubblici

Assetto proprietà

5/1

- S.p.A.
- S.a.p.A.
- Coop. con azioni

Assetto proprietà

5/2

- S.r.l.
- Coop. con quote

Assetto proprietà

5/3

- S.a.s.
- S.n.c. (persone)

Intestazioni fiduciarie

5/4

- S.p.A.
- S.a.p.A.
- Coop con azioni
- S.r.l.
- Coop. con quote

Emittenti gestite

6/1

I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) delibera n. 236/01/CONS (TUTTI)

Testate giornalistiche delle emittenti

6/2

I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) delibera n. 236/01/CONS (TUTTI)

Testate/Emittenti servite

7/1

I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) delibera n. 236/01/CONS (TUTTI)

Rapporti di concessione

7/2

I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) delibera n. 236/01/CONS (TUTTI)

Contratti con imprese radiotelevisive

8
ed autocertificazione antimafia

I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) delibera n. 236/01/CONS (TUTTI)

Testate edite

9
ed autocertificazione antimafia

I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) delibera n. 236/01/CONS (TUTTI)

Agenzie di stampa

10/1
ed autocertificazione antimafia

I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) delibera n. 236/01/CONS (TUTTI)

Collegamenti dell'agenzia di stampa

10/2

I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) delibera n. 236/01/CONS (TUTTI)

Servizi telematici e di telecomunicazioni

11

I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) delibera n. 236/01/CONS (TUTTI)

Controllante (dichiaraz.)

12

Controllante (se sussiste)

Accordi parasociali

13

Quelli nei quali esistono accordi per l'esercizio concertato del voto o la gestione dell'impresa

Trasferimento di azioni o quote (Cedente e cessionario)

14/1

Cessionario

Sottoscrizione di azioni o quote

14/2

Sottoscrittore

Se avete ancora qualche dubbio, potrete fare un “salto” a Napoli e chiedere di persona chiarimenti. Questo è l’indirizzo:

Registro degli Operatori di comunicazione
Centro Direzionale Isola B5 - Torre Francesco
80143 NAPOLI

Se opterete per chiarimenti “diretti” in sede, farete meglio ad ottemperare prima al Decreto n° 999/99/quater, emanato dal CSC (Consiglio Superiore di Camorra) per la circolazione nelle aree campane. Il decreto fa parte di un più ampio piano, teso ad informare il cittadino sull’attività della Camorra. L’incipit del documento  è: “ La Camorra vive, e lavora insieme a te”.
Per ora, il documento è reperibile solo in formato .piz (pizzino), ma presto sarà pubblicato nei comuni formati HTML e PDF, nel sito di prossima apertura www.viabilitàdicamorra.na. Ve ne forniamo uno stralcio:

…omissis…

Art 44. Se, assolutamente, vi dovete recare nelle aree sopraccitate in auto, procuratevi un’autovettura di scarso valore commerciale, giacché i nostri operatori “ritirano” spesso quelle di maggior valore e d’ampia diffusione, per avviarle al settore dei ricambi. Non servono antifurto satellitari: i nostri operatori si servono per i prelievi di speciali autocarri rivestiti di piombo, e la stessa tecnologia è applicata negli impianti di smaltimento.

Art 45. Per la viabilità motociclistica, è vivamente sconsigliato l’uso del casco in molte aree campane, poiché i nostri operatori usano il casco soltanto per precisi scopi (controllo e neutralizzazione d’eventuali concorrenti o disturbatori della pax partenopea). Si consiglia, per evitare spiacevoli inconvenienti a scambi di persona, d’informarsi in loco sulle aree dov’è prescritto il non uso del casco. I nostri operatori sono a vostra disposizione, ovunque.

Art 46. Nel comune transito pedonale, attenetevi alle normali procedure. Non portate con voi valigette appariscenti, non inforcate occhiali scuri, tenete la giacca slacciata affinché i nostri operatori, possano controllare se portate armi. Per le signore è preferibile un abbigliamento dimesso, affinché non siano scambiate con altre nostre operatrici. Non lasciate che i vostri bambini giochino con attrezzature per lavavetri.

Art 47 (morto che parla). Raccomandatevi a San Gennaro.

La Camorra S.p .A. vi augura un felice soggiorno!

Carlo Bertani  articoli@carlobertani.it  www.carlobertani.it  http://carlobertani.blogspot.com/

Non sarebbe meglio, qualora fossero stati un po’ troppo distratti dalla nascita del PD, farglielo sapere?
Basta fare File, Invia, Pagina per posta elettronica e copiare il link sottostante. Così, lo comunicheremo ai comunicatori che ci vogliono scippare anche della parola.
ufficio.stampa@comunicazioni.it

www.disinformazione.it