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Presentazione
Tratto da Centro Studi Monetari - www.centrostudimonetari.org 

Questo è il sito del C.S.M. - Centro Studi Monetari onlus - nato dall'idea di alcuni partecipanti della lista "sovranità monetaria".

fiat justitia oeconomica ne pereat mundus

Volete portare davanti a un Giudice gli abusi del sistema bancario e rivendicare quanto vi hanno tolto in tasse per il FALSO DEBITO PUBBLICO ?  Stiamo lanciando, coi nostri avvocati, un'azione legale contro questi abusi, che hanno ridotto il potere di acquisto dei cittadini schiacciandoli, al contempo, sotto il peso di TASSE CHE NON HANNO ALCUNA RAGIONE DI ESISTERE: infatti il debito pubblico è, in buona parte, irreale, fittizio e simulato. Per associarvi all'azione legale, contattateci!

TRIBUNALE DI....(OMISSIS)

ATTO DI CITAZIONE


Il sig. ________________ col proc. dom. avv. __________ del Foro di _________,

PREMESSO CHE

1. Il potere di emettere moneta e il potere di fissare il tasso di sconto sono poteri sovrani. Se in un Paese dove circola una data moneta i governanti vogliono fare cassa per pagare le spese del regime (istituzioni, polizia, forze armate), basterà loro stampare una certa quantità della moneta che circola in quel Paese. Ma il governo con questa operazione, ovviamente, non aumenta la ricchezza del Paese, bensì aumenta il proprio potere di acquisto – diminuendolo all’insieme della popolazione. Ossia, trasferisce a sé ricchezza come attraverso un’imposta indiretta proporzionale generalizzata e con effetto inflativo della quantità di moneta circolante. Lo Stato ha esercitato sporadicamente questa possibilità, nel passato, emettendo "Biglietti di Stato a corso legale";
2. Questa imposta indiretta, detta signoraggio, viene, allo stato, introdotta e raccolta dalla banca centrale europea, e prima, con le banconote in lire, era introdotta e raccolta dalla Banca d’Italia; ancora oggi, la Banca d’Italia riceve dalla BCE l’80% del gettito di questa imposta;
3. Questa imposta è quindi introdotta e raccolta senza alcuna deliberazione del parlamento o di rappresentati del popolo, e va a beneficio di soggetti privati,  non della collettività;
4. Oltre a questa forma di signoraggio ve ne è un’altra che viene esercitata dalle banche di credito mediante la creazione di disponibilità esigibili a vista sui conti correnti, ossia denaro scritturale prestato ai clienti, che non è denaro contante e non è valuta legale, anche se viene espresso in quantità di valuta legale. Nel sistema di riserva frazionario vigente, la banca può prestare, ossia creare, fino a 50 volte il denaro contante che ha ricevuto in deposito, rectius in prestito, dai clienti. Anche questa forma si signoraggio è, ovviamente, inflativa, in quanto spende il nome della valuta legale pur senza crearne il controvalore. Si tratta, in buona sostanza,  di un grave caso di contraffazione;
5. Chi detiene il potere monetario, esercitando questo potere, attribuisce unilateralmente a sé un potere di acquisto dei beni e dei servizi del mercato in cui questo potere viene esercitato. Ciò è possibile in quanto la novella emissione della data moneta - la quantità di Euro che la BCE immette nel mercato, nel nostro caso - viene accettata dal mercato, ossia il mercato domanda l’Euro, dato che l’Euro ha già una circolazione e un’accettazione, ossia un suo mercato. Ogni novella emissione di una certa quantità di una data moneta riesce perché si inserisce in una preesistente circolazione di quella moneta. Il potere monetario si basa quindi su due presupposti: uno costituto per legge, ossia il monopolio dell’emissione (che consente di dosare l’emissione e di produrre la scarsità della moneta); e l’altro, l’accettazione, costituito non dalla legge nè da una convenzione, ma storicamente, spontaneamente, multifattorialmente.
6. Come poteri sovrani, in forza dell’art. 1, 2° c., della Costituzione repubblicana, il potere di emettere moneta e di fissare il tasso di interesse primario appartengono inalienabilmente al popolo;
7. In violazione di questa norma costituzionale fondamentale, i predetti poteri vengono esercitati da soggetti privati; governati da privati, e precisamente la BdI e la BCE;
8. La BdI ha sempre avuto le caratteristiche di un soggetto privato, e precisamente di una società per azioni; infatti, essa nasce come banca privata, poi va in dissesto, e, nel 1926....
9. In seguito, ha sempre avuto una direzione dettata da banche private... ... e caratteristiche non democratiche.... Anzi, le banche che essa doveva in teoria sorvegliare, erano e sono le sue proprietarie azioniste, che quindi sorvegliano sè stesse... in un palese conflitto di interessi;
10. La BCE, proprietà delle banche centrali dei Paesi aderenti, le quali ne sono azioniste, è pure un soggetto privato, ed è esplicitamente sottratta ad ogni controllo e governo democratico da parte degli organi dell’Unione Europea ex art. 107 Trattato di Maastricht, il quale ne fa una sorta di soggetto sovranazionale ed extraterritoriale, stabilendo che....... e i suoi organi direttivi sono  nominati in modo non democratico....
11.  In tal modo è stata illegalmente attuata la cessione in via definitiva di poteri sovrani del popolo ad un soggetto controllato da privati e da interessi privati, il quale si situa al di fuori e al disopra di qualsiasi sovranità politica e pubblica;
12.  L’art. 11 della costituzione consente limitazioni (non già a cessioni) della sovranità nazionale solo in favore di altri stati (e la BCE non è uno stato né organo di altri stati) a condizioni di parità (mentre le quote nella BCE non sono paritarie) ai soli fini di assicurare “la pace e la giustizia tra le Nazioni” (mentre i fini della BCE sono altri);
13.  Quindi il Trattato di Maastricht è incompatibile con la Costituzione;
14. Le conseguenze dell’esercizio privato di questi poteri sono:

a) Il profitto del signoraggio, che ha i seguenti volumi......, (e che, discendendo dal potere sovrano di emissione monetaria, spetta al popolo) viene realizzato da banche private o da soggetti privati, che partecipano mediatamente la BCE. Si precisa che il signoraggio consiste nel fatto che l’istituto di emissione emette denaro prestandolo al valore nominale agli stati che lo richiedono e in cambio forniscono titoli di debito pubblico; le emissioni di denaro avvengono come sconto su tali titoli, che poi l’istituto di emissione vende all’asta; i titoli verranno pagati con le entrate dello stato, ossia quasi completamente col gettito fiscale, proveniente dal lavoro, dal risparmio etc.; mentre l’emissione del denaro non comporta alcun costo alla BCE (oltre quelli di gestione propria e tipografici). Infatti, il denaro emesso non ha copertura aurea, non è convertibile in oro o altro bene (come avveniva, seppur non sempre, fino al 1929), e il suo valore è dato dall’accettazione da parte dei mercati, della gente – come dimostrato dal fatto che il dollaro USA non ha perso il suo valore a seguito dell’abbandono del gold exchange standard nel 1971;

b) La BCE, mediante i suoi poteri di fissare il tasso di interesse e di dosare l’offerta di denaro, esercita un potere politico di condizionamento delle politiche degli stati aderenti all’Euro; infatti.......   Questo potere riduce gli stati membri a uno status di sovranità limitata, infatti......

c) Il sistema bancario privato, che controlla la BCE, è in grado di produrre, a suo proprio privato beneficio, le varie congiunture economiche che gli convengono; in particolare, la rarefazione monetaria... la recessione.... conseguendo così, anche grazie alla possibilità di partecipare società commerciali e industriali, il dominio sulle economie.... infatti, il sistema bancario internazionale, mentre da una parte produce una generalizzata rarefazione monetaria, che...................., dall’altra parte sostiene finanziariamente le società da esso partecipate e dominate, che.............

15.  Inoltre, la contabilità bancaria, e in particolare quella delle banche centrali e della BCE, è oggettivamente ed economicamente falsa, infatti contabilizza al PASSIVO il valore nominale del denaro creato dal nulla attraverso le proprie false-cambiali (banconote irredimibili). In tal modo, non solo la BCE e le altre banche sottraggono al fisco somme enormi, ma fanno figurare la maggior parte degli utili come se fossero perdite, sottraendoli così all'attenzione del fisco. Per tali ragioni, la BCE non rende pubblici i propri bilanci;
16.  Questa situazione è contraria al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e a quello del dovere contributivo di cui all’art. 53 Cost.;
17.  Rispetto a quanto detto sul signoraggio e sulla contrarietà al vero della contabilità bancaria, anche i bilanci dello Stato sono oggettivamente ed economicamente falsati, in quanto fanno figurare, a carico della nazione e a favore della BCE, un debito che non ha ragion d’essere. Infatti, come si accennava supra, la banca centrale emette denaro che ad essa non costa pressoché nulla, e che riceve il proprio valore non dalla banca emittente (che, si ripete, non ha per esso una copertura aurea né è tenuta a convertirlo in oro o altro bene) bensì dal mercato, dalla nazione – o, nel caso dell’Euro, dalle nazioni che lo accettano. Inoltre, al momento dell’emissione, il denaro non appartiene alla BCE, non essendovi alcuna norma che lo stabilisca. Infatti, come fa da decenni notare il Prof. Giacinto Auriti, non esiste una legge nell'ordinamento che stabilisca a chi appartenga la proprietà della moneta all'atto dell'emissione;
18. Questa situazione che genera un falso debito pubblico limita enormemente - quanto ingiustamente - l’azione dello Stato nel perseguimento dei compiti postigli dalla Costituzione, in fatto di promozione della rimozione degli ostacoli all’eguaglianza (art. 2, 2° C.), di assistenza (art. 38)...., di difesa, di scolarizzazione, di ricerca scientifica (art. 9), di infrastrutture, etc. Essa inoltre inibisce enormemente e ingiustamente il progresso economico, colpisce il risparmio, crea disoccupazione, sottoccupazione, sottoremunerazione (artt. 35, 36), tasse e tariffe ingiustificate;
19. Inoltre, lo Stato, reso falsamente debitore nei confronti di soggetti privati spesso occulti, è molteplicemente condizionato da questi stessi nell’esercizio delle sue funzioni, sicché la sua sovranità, anche in quanto ai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, è nel complesso subordinata, quindi irreale;
20. Solamente attraverso un intervento del potere giudiziario è a questo punto possibile porre rimedio a tali guasti.

CITA

La BCE in persona del Governatore, la BDI in persona del Governatore, il MINISTERO DELL’ECONOMIA nella persona del ministro protempore, tutti a comparire avanti il designando Giudice Istruttore del suddetto Tribunale alle ore di rito dell’udienza del_____________2005 (con invito a costituirsi a mezzo di abilitato procuratore almeno 20 giorni prima della predetta udienza e con monito che, se non si costituiranno, si procederà in loro declaranda contumacia; mentre, se si costituiranno oltre il suddetto termine, incorreranno nelle decadenze stabilite dall’art. 167 CPC), affinché in loro contraddittorio si decida sulle seguenti

 DOMANDE:

Contrariis rejectis, con spese rifuse:

1.      Dichiarare che il potere di emettere moneta, e l’Euro in particolare, di stabilire la quantità e i tempi dell’emissione e di fissare il tasso primario di sconto è un potere sovrano e che quindi appartiene inalienabilmente al popolo italiano;
2.      Dichiarare che la moneta, e l’Euro in particolare, al momento dell’emissione, appartiene al popolo italiano, e per esso alla Repubblica Italiana;
3.      Dichiarare - previo rinvio alla Corte Costituzionale per il giudizio di costituzionalità- caducate perché contrarie agli artt. 1, 1° e 2° C.; 3, 2° C.; 11; 23; 41, 2° C.; 47, 1° C.; 52 Cost. lo statuto della Banca d’Italia, il Trattato di Maastricht in quanto agli artt. 107...., le leggi e norme di recepimento, ratifica e attuazione di dette norme.
4.      Dichiarare - previo rinvio alla Corte Costituzionale per il giudizio di costituzionalità- caducate perché contrarie agli artt. 1, 1° C.; 3, 1° e 2° C.; 11; 41, 2° C.; 47, 1° C; 52. Cost. lo statuto della Banca d’Italia, il Trattato di Maastricht.... in quanto consentono alla BCE e alla Banca d’Italia di realizzare l’utile del signoraggio contabilizzandolo come voce passiva del conto patrimoniale, quindi sottraendolo al dovere di pagare le imposte sugli utili, stabilito dall’art. 52 Cost., in violazione anche del principio di eguaglianza stabilito dall’art. 3 Cost., anche in relazione alla riforma del 1994 che consente alla Banca Centrale di avere partecipazioni in società imprenditoriali, quindi di farsi imprenditrice commerciale e di competere con altre imprese; e con conseguente ingiusto scarico degli oneri fiscali sugli altri soggetti, fisici e giuridici;
5.      Dichiarare la nullità per mancanza di corrispettività, o per mancanza di oggetto, o per illiceità dell’oggetto e della causa juris, o per mancanza di forma (dichiarando trattarsi di donazioni dissimulate alla BCE e alla BDI) di tutti i contratti con cui lo Stato, e per esso il Ministero competente, ha assunto debiti verso la BDI e la BCE per l’emissione di denaro contro cessione di titoli di Stato o altra promessa di pagamento;
6.      Dichiarare pertanto inesistente, in tutto o nella parte ritenuta di giustizia, il debito nazionale, detto pubblico, verso le convenute;
7.      Dichiarare di conseguenza caducate, per contrarietà agli articoli 35, 36, 47, 52 Cost. delle seguenti norme di legge (legge finanziaria, norme istitutive di tributi) perché presupponenti e rappresentanti un debito pubblico in parte inesistente e finalizzate al pagamento del medesimo quoad capitale e interessi nonché alla contrazione di ulteriori debiti verso la banca centrale per l’acquisizione di valuta non di proprietà della banca centrale;
8.      Condannare le convenute a risarcire all’attore, per i fatti di cui in premesse, ciascuna € 500 oltre interessi dalla domanda al saldo, con riserva di richiedere le maggiori somme spettanti a tale titolo e per danni, in separato giudizio;
9.      In via istruttoria, ordinare alla BCE l’esibizione mediante deposito in cancelleria delle copie dei suoi bilanci dall’istituzione ad oggi; ordinare alla BDI l’esibizione mediante in deposito in cancelleria dei suoi bilanci degli anni dal____ al_____

Allegati:
1
2
3
4

Luogo    Data

Avv. _________________

PROCURA All’avv. _____________ conferisco mandato e procura a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, nonché a nominare e revocare domiciliatari e procuratori.


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